Finanziaria 2010, sempre tagli
Inserito il 05/01/2010 18:02 da Luigi OliveriCommenti (0) - Lascia un commento
Avendo il Governo “blindato” la legge finanziaria col voto di fiducia, prosegue senza troppi intoppi l’iter di una legge finanziaria ancora una volta non generosa con gli enti locali.
Nonostante, infatti, da più parti si invocasse una mitigazione del patto di stabilità e delle regole sulle limitazioni alla spesa di personale, il disegno di legge non concede nulla di tutto ciò. Prosegue, esattamente al contrario, la politica dei tagli.
Configurati come sistematici e a regime. Infatti, si prevede che sia ridotto in via permanente il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La riduzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sarà rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni.
Si tratta di un taglio progressivo, da connettere al ritmo dei rinnovi dei consigli dei vari enti locali, attuato da un decreto del Ministro dell’interno che per ciascuno degli anni indicati prima provvederà alla corrispondente riduzione. Essa sarà proporzionata alla popolazione residente di ciascun ente che affronterà la nuova tornata elettorale. Insomma, saranno le nuove amministrazioni locali a dover affrontare i rimedi finanziari e contabili, necessari per fare fronte al taglio del contributo ordinario.
Il disegno di legge sceglie di indicare alcune misure che gli enti saranno tenuti ad adottare, “in relazione”,come è scritto nel testo della legge o, in altre parole, in conseguenza delle riduzioni del contributo ordinario. I comuni dovranno ridurre il numero dei consiglieri comunali del venti per cento, con arrotondamento all’unità superiore. Non così le province, non espressamente chiamate a contenere il numero dei componenti dei consigli. Vi sarà, invece, una riduzione obbligatoria del numero degli assessori, sia per i comuni, sia per le province. I comuni potranno fissare il numero massimo, mediante lo statuto, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri. Il numero massimo degli assessori provinciali, invece, è determinato in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri, sempre con arrotondamento all’unità superiore.
Vi sono, poi, le ulteriori misure, dettagliatamente indicate, e cioè:
a) soppressione della figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 del d.lgs. 267/2000;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
L’elencazione presenta due particolarità. La prima è la sospetta aura di incostituzionalità che la connota.
Il legislatore, infatti, indica in modo puntuale e dettagliato modalità obbligatorie, che gli enti debbono attuare per conseguire i risparmi necessari al taglio al fondo ordinario; solo la delega sindacale a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori è una facoltà discrezionale.
Non vi è alcun dubbio che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione il legislatore nazionale disponga della potestà legislativa esclusiva in tema di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
Tuttavia, questa constatazione non emenda da dubbi la legge finanziaria per il 2010.
Infatti, nella logica di tale legge, le modifiche ordinamentali ed organizzative imposte agli enti locali non sono un nuovo disegno dell’assetto istituzionale assolutamente ineccepibile, se posto in essere nell’intento esplicito di modificare il d.lgs. 267/2000, come il Governo intende in effetti disporre mediante il “codice delle autonomie”.
La nota stonata, allora, consiste nella circostanza che tali modifiche ordinamentali ed organizzative siano qualificate espressamente come mezzi obbligatori per contenere le spese.
Come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 417/2005, il legislatore statale può certamente indicare agli enti obiettivi di finanza pubblica, nell’esplicazione del potere generale di coordinamento, ma senza indicare in modo puntuale come gli obiettivi debbano essere conseguiti.
Pertanto, l’aggancio molto chiaro tra le misure indicate dalla finanziaria 2010 e i risparmi indotti dalla riduzione del contributo ordinario possono configurare una restrizione all’autonomia di cui godono gli enti locali, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.
Il secondo elemento di rilievo è la disparità di trattamento tra enti: si nota, infatti, che le puntuali misure di “taglio”, con la sola eccezione della riduzione del numero degli assessori, riguardano solo i comuni, ma non le province.
Potrebbe trattarsi di una “svista” del legislatore. Essa, comunque, difficilmente potrebbe essere corretta per via di circolari od interpretazioni.
È evidente che consorzi di servizi delega da sindaco ad assessore riguardano solo i comuni.
Ma, il difensore civico può anche essere provinciale.
E, soprattutto, le funzioni di direttore generale possono essere previste anche nelle province.
Effetto singolare della norma, allora, è limitare in qualche modo la clamorosa soppressione della figura del direttore generale solo per i comuni, ma non per le province e, si deve ritenere, anche per le città metropolitane.
Dunque, la spesa per tale funzione sarebbe da contenere solo nei comuni, ma non negli enti di dimensione territoriale più ampia.
Il legislatore pare, allora, non aver del tutto rivisto la sua posizione sulla concreta utilità e configurazione del direttore generale negli enti locali, anche se la norma della finanziaria 2010 ne marginalizza in modo chiaro l’impiego a pochi enti.
È il segno di un legislatore troppo preoccupato ad apportare tagli e meno di coordinare in modo chiaro e coerente le norme.
Gli obiettivi finanziari sembrano troppo enfatizzati, sì da soffocare ragionate riforme su assetti organizzativi che meritano effettivamente revisioni critiche, specie dopo il d.lgs. 150/2009.
Nonostante, infatti, da più parti si invocasse una mitigazione del patto di stabilità e delle regole sulle limitazioni alla spesa di personale, il disegno di legge non concede nulla di tutto ciò. Prosegue, esattamente al contrario, la politica dei tagli.
Configurati come sistematici e a regime. Infatti, si prevede che sia ridotto in via permanente il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La riduzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sarà rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni.
Si tratta di un taglio progressivo, da connettere al ritmo dei rinnovi dei consigli dei vari enti locali, attuato da un decreto del Ministro dell’interno che per ciascuno degli anni indicati prima provvederà alla corrispondente riduzione. Essa sarà proporzionata alla popolazione residente di ciascun ente che affronterà la nuova tornata elettorale. Insomma, saranno le nuove amministrazioni locali a dover affrontare i rimedi finanziari e contabili, necessari per fare fronte al taglio del contributo ordinario.
Il disegno di legge sceglie di indicare alcune misure che gli enti saranno tenuti ad adottare, “in relazione”,come è scritto nel testo della legge o, in altre parole, in conseguenza delle riduzioni del contributo ordinario. I comuni dovranno ridurre il numero dei consiglieri comunali del venti per cento, con arrotondamento all’unità superiore. Non così le province, non espressamente chiamate a contenere il numero dei componenti dei consigli. Vi sarà, invece, una riduzione obbligatoria del numero degli assessori, sia per i comuni, sia per le province. I comuni potranno fissare il numero massimo, mediante lo statuto, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri. Il numero massimo degli assessori provinciali, invece, è determinato in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri, sempre con arrotondamento all’unità superiore.
Vi sono, poi, le ulteriori misure, dettagliatamente indicate, e cioè:
a) soppressione della figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 del d.lgs. 267/2000;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
L’elencazione presenta due particolarità. La prima è la sospetta aura di incostituzionalità che la connota.
Il legislatore, infatti, indica in modo puntuale e dettagliato modalità obbligatorie, che gli enti debbono attuare per conseguire i risparmi necessari al taglio al fondo ordinario; solo la delega sindacale a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori è una facoltà discrezionale.
Non vi è alcun dubbio che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione il legislatore nazionale disponga della potestà legislativa esclusiva in tema di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
Tuttavia, questa constatazione non emenda da dubbi la legge finanziaria per il 2010.
Infatti, nella logica di tale legge, le modifiche ordinamentali ed organizzative imposte agli enti locali non sono un nuovo disegno dell’assetto istituzionale assolutamente ineccepibile, se posto in essere nell’intento esplicito di modificare il d.lgs. 267/2000, come il Governo intende in effetti disporre mediante il “codice delle autonomie”.
La nota stonata, allora, consiste nella circostanza che tali modifiche ordinamentali ed organizzative siano qualificate espressamente come mezzi obbligatori per contenere le spese.
Come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 417/2005, il legislatore statale può certamente indicare agli enti obiettivi di finanza pubblica, nell’esplicazione del potere generale di coordinamento, ma senza indicare in modo puntuale come gli obiettivi debbano essere conseguiti.
Pertanto, l’aggancio molto chiaro tra le misure indicate dalla finanziaria 2010 e i risparmi indotti dalla riduzione del contributo ordinario possono configurare una restrizione all’autonomia di cui godono gli enti locali, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.
Il secondo elemento di rilievo è la disparità di trattamento tra enti: si nota, infatti, che le puntuali misure di “taglio”, con la sola eccezione della riduzione del numero degli assessori, riguardano solo i comuni, ma non le province.
Potrebbe trattarsi di una “svista” del legislatore. Essa, comunque, difficilmente potrebbe essere corretta per via di circolari od interpretazioni.
È evidente che consorzi di servizi delega da sindaco ad assessore riguardano solo i comuni.
Ma, il difensore civico può anche essere provinciale.
E, soprattutto, le funzioni di direttore generale possono essere previste anche nelle province.
Effetto singolare della norma, allora, è limitare in qualche modo la clamorosa soppressione della figura del direttore generale solo per i comuni, ma non per le province e, si deve ritenere, anche per le città metropolitane.
Dunque, la spesa per tale funzione sarebbe da contenere solo nei comuni, ma non negli enti di dimensione territoriale più ampia.
Il legislatore pare, allora, non aver del tutto rivisto la sua posizione sulla concreta utilità e configurazione del direttore generale negli enti locali, anche se la norma della finanziaria 2010 ne marginalizza in modo chiaro l’impiego a pochi enti.
È il segno di un legislatore troppo preoccupato ad apportare tagli e meno di coordinare in modo chiaro e coerente le norme.
Gli obiettivi finanziari sembrano troppo enfatizzati, sì da soffocare ragionate riforme su assetti organizzativi che meritano effettivamente revisioni critiche, specie dopo il d.lgs. 150/2009.
0 commenti per “Finanziaria 2010, sempre tagli”
Lascia un commento